Istituto di Studi sui Conti di Lavagna - ISCL
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Statuto

Premesso che, a partire dagli anni 1992-1993, ha iniziato a svolgere attività di ricerca ed editoriale l’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna, fondato e diretto da Daniele Calcagno con la fattiva collaborazione di Barbara Bernabò, Marina Cavana, Flavia Cellerino e Alfredo Giuseppe Remedi, al fine di conseguire ulteriori risultati scientifici, si addiviene a quanto segue.


Articolo 1

È costituito in Genova l’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna. Esso è una istituzione apolitica senza scopo di lucro che si riconosce nei valori della cultura e dell’insegnamento cristiano. L’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna opera nell’ambito geografico del cosiddetto Stato Fieschi, comprendente in tutto o in parte il territorio delle valli dell’Aveto, Borbèra, Curone, Fontanabuona, Graveglia, Grue, Magra, Ossona, Parma, Petronio, Scrivia, Spinti, Stàffora, Sturla, Taro, Trebbia, Vara, lungo l’intera costa della Riviera di Levante compresa fra Genova e Massa Carrara ed estende comunque il suo raggio d’interesse alla Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia, Toscana e a tutti quei contesti che, per motivi diversi e in differenti occasioni, hanno avuto relazione diretta o indiretta con le famiglie componenti il consorzio dei conti di Lavagna.


Articolo 2 – Sede legale dell’Istituto

La sede legale dell’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna è posta presso il domicilio del suo Direttore Scientifico.


Articolo 3 – Scopi dell’Istituto

Scopi dell’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna sono:
  1. promuovere la creazione di strutture organizzative culturali, permanenti o temporanee, finalizzate alla progettazione e alla realizzazione di ricerche storiche relative alla conoscenza delle dinamiche di formazione del consorzio dei conti di Lavagna e delle famiglie a esso collegate; alla procedura di acquisizione e controllo dei feudi; agli sviluppi istituzionali, sociali ed economici delle prassi di detenzione dei feudi, alle implicazioni per vincoli di parentela, clientela o comune militanza politica, nonché ogni e qualsiasi aspetto riguardante la storia del consorzio dei conti di Lavagna e dei feudi a esso appartenuti o controllati;
  2. nei limiti del possibile, opera al fine di tutelare le emergenze storiche archivistiche, artistiche e architettoniche superstiti riferibili al consorzio dei conti di Lavagna, auspicabilmente d’intesa con le rispettive soprintendenze regionali e istituzioni all’uopo deputate;
  3. l’attività dell’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna si esplica attraverso qualsiasi iniziativa ritenuta idonea dal suo Direttore Scientifico per il raggiungimento degli obiettivi statutarî e/o di qualunque altro aspetto riguardante tematiche storiche e storiografiche.


Articolo 4 –
Membri dell’Istituto

I membri dell’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna si suddividono in tre classi accademiche: A, B, C:
  • alla Classe accademica A sono aggregati gli esponenti del mondo scientifico e culturale;
  • alla Classe accademica B sono aggregati i cultori e i simpatizzanti;
  • alla Classe accademica C – membri onorarî –, sono aggregati tutti coloro che si siano particolarmente distinti per la valorizzazione della storia delle famiglie appartenenti al consorzio dei conti di Lavagna (Art. 3) o per altri meriti culturali.
Le classi accademiche A e B compongono il Corpo Accademico dell’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna.


Articolo 5 – Nomina dei membri dell’Istituto

La nomina dei membri delle classi accademiche A, B e C spetta al Direttore Scientifico. È proposta esclusivamente da uno o più membri del Consiglio Direttivo. La nomina è sottoposta ad accettazione dell’interessato, anche verbale, e viene formalizzata con la dichiarazione di cui all’Art. 6. Gli studiosi interessati potranno inoltrare domanda per essere ammessi all’Istituto: essa sarà vagliata all’interno del Consiglio Direttivo e – dove necessario – potrà essere istituita una apposita Commissione di tre membri, anche esterni all’Istituto, che valuti il curriculum dello studioso e ne riferisca i risultati, per iscritto, al Consiglio Direttivo, entro tre mesi dalla data della richiesta.


Articolo 6 – Membri dell’Istituto

Possono far parte dell’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna persone giuridiche, Istituzioni scientifiche, pubbliche o private, specializzate nella ricerca storiografica o nei settori di cui all’Art. 3. Quando ammesse, sarà membro dell’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna il rappresentante legale pro tempore della persona giuridica o istituzione. Nessuna incompatibilità sussiste fra essere membro dell’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna quale rappresentante di una istituzione o persona giuridica e allo stesso tempo esserne membro a titolo personale, ossia quale persona fisica, in qualsiasi delle classi di appartenenza. L’appartenenza all’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna è certificata da dichiarazione, redatta su carta intestata dell’Istituto. Nella dichiarazione, oltre al nominativo del membro, dovrà essere indicata la classe accademica di appartenenza e osservato il numero d’ordine d’iscrizione nel libro generale dei membri ammessi o secondo altre norme attuative, fra cui il Regolamento interno.


Articolo 7 – Organi dell’Istituto

Sono organi dell’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna:
  1. il Direttore Scientifico;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente Onorario.


Articolo 8 –
Il Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico è il rappresentante legale dell’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna; ne dirige e coordina l’attività scientifica ed editoriale e ne presiede il Consiglio Direttivo. L’ufficio di Direttore Scientifico è a vita. Qualora si rendesse vacante il seggio del Direttore Scientifico ne assumerà le funzioni il Vice Direttore che provvederà, entro un anno, a sottoporre allo stesso Consiglio Direttivo uno o più nominativi.


Articolo 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è il massimo organo dell’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna: è composto da cinque membri appartenenti alla classe accademica A, fra cui il Direttore Scientifico, che lo presiede, il Vice Direttore Scientifico e il Segretario. Esso resta in carica tre anni e i suoi membri sono riconfermabili. Salvo diversa comunicazione del Direttore Scientifico è tacitamente rinnovato allo scadere del mandato.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, ogni sei mesi o su convocazione del Direttore Scientifico ed è legalmente costituito con la presenza di tre dei suoi membri, fra i quali dovrà figurare il Direttore o il Vice Direttore Scientifico. Non sono ammesse deleghe in seno al Consiglio Direttivo. Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico. Può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Tesoriere. In assenza del Direttore Scientifico il Consiglio Direttivo non può costituirsi legalmente, salvo espressa delega scritta del Direttore Scientifico al Vice Direttore Scientifico, da allegare al verbale della seduta. Qualora si rendesse vacante il seggio di un membro del Consiglio Direttivo per dimissioni o per indegnità, il Direttore Scientifico potrà designarlo per cooptazione diretta, secondo le modalità già espresse.
Il primo Consiglio Direttivo dell’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna è nominato in calce al presente Statuto.


Articolo 10 – Attribuzioni e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo promuove tutte le iniziative utili allo svolgimento e raggiungimento degli scopi statutarî. Esso affianca l’attività del Direttore Scientifico ed è convocato di norma ogni sei mesi o su convocazione del Direttore Scientifico.


Articolo 11 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è designato dal Consiglio Direttivo, anche esternamente ai membri dell’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna, e scelto in base alle sue competenze tecnico-amministrative. Esso predispone la stesura del Bilancio preventivo e del Rendiconto consuntivo e segue la gestione economica dell’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna in accordo con le indicazioni del Direttore Scientifico e del Consiglio Direttivo.


Articolo 12 – Strutture dell’Istituto

Per lo svolgimento delle attività statutarie, il Consiglio Direttivo dell’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna può costituire all’interno dello stesso Istituto dei Dipartimenti, Giunte o Sezioni staccate:
  1. i Dipartimenti sono costituiti per l’adempimento delle attività di ricerca in un ambito disciplinare specifico;
  2. le Giunte sono costituite per la realizzazione di progetti scientifici;
  3. le Sezioni staccate sono costituite esternamente al territorio amministrativo comunale della sede legale dell’Istituto, al fine di meglio attuare quanto previsto in particolare dagli Artt. 1 e 3.
È inoltre possibile costituire gruppi di ricerca per la formazione tecnico-scientifica di nuovi studiosi attivi nelle discipline oggetto di interesse dell’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna (Art. 3).


Articolo 13 – Modifiche statutarie

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di proporre e – conseguentemente – deliberare tutte le modifiche statutarie che si rendessero necessarie.


Articolo 14 – Ufficio dei Censori

In caso di indegnità di un membro dell’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna è compito del Consiglio Direttivo dell’Istituto valutarne la sospensione o l’espulsione, previo le opportune verifiche del caso e sentito l’interessato. Qualora il procedimento riguardi un membro dello stesso Consiglio Direttivo, il giudizio è demandato esclusivamente al Direttore Scientifico dell’Istituto, sempre previo le opportune verifiche del caso e sentito l’interessato.


Articolo 15 – Il Presidente Onorario

Al discendente capofamiglia maschio dei conti Fieschi, rappresentata dai conti Thellung de Courtelary, spetta la carica di Presidente Onorario a vita dell’Istituto. La carica deve essere sottoposta ad accettazione dell’interessato. Il primo Presidente Onorario è il conte Alessandro Thellung de Courtelary, e la sua nomina verrà resa pubblica nell’ambito di una cerimonia apposita.


Articolo 16 – Fonti di finanziamento

L’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna si regge economicamente:
  1. grazie alla diffusione dei suoi studî e ricerche;
  2. con le sue pubblicazioni;
  3. grazie all’erogazione di fondi privati e pubblici a carattere continuativo od occasionale;
  4. per convenzioni con istituti, organismi ed enti, aziende pubbliche e private;
  5. donazioni di singoli o associazioni;
  6. dai proventi delle iniziative promosse dall’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna;
  7. con qualunque altra attività di ricerca, divulgazione e promozione della cultura storica e artistica.


Articolo 17
– Patrimonio dell’Istituto

Il patrimonio dell’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna si compone:
  1. degli eventuali contributi dei suoi membri;
  2. dei contributi liberamente elargiti da persone fisiche o giuridiche o da istituzioni pubbliche e private e destinati espressamente all’incremento del patrimonio;
  3. beni mobili e immobili acquisiti direttamente dall’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna o ottenuti in dono o per lascito testamentario;
  4. da eventuali eccedenze di bilancio destinate a incrementare il patrimonio dell’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna.


Articolo 18
– Bilancio dell’Istituto

L’anno finanziario e sociale dell’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna coincide con l’anno civile e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I documenti riassuntivi dell’andamento economico e finanziario della sua gestione sono il Bilancio preventivo e il Rendiconto consuntivo. Nel Regolamento interno potranno essere fissate le norme sulla tenuta della contabilità e per la sua approvazione.


Articolo 19 – Personale dell’Istituto

Il personale dell’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna, sufficiente alle esigenze dell’equilibrato funzionamento dello stesso, regolarmente inserito nella pianta organica, farà capo amministrativamente al Tesoriere. La pianta organica è definita dal Consiglio Direttivo, secondo le esigenze dell’Istituto stesso. L’Istituto potrà usufruire di personale a tempo determinato e indeterminato e potranno essere messi in atto contratti di collaborazione purché regolarmente coperti da finanziamento per l’attuazione dei progetti scientifici.


Articolo 20 – Scioglimento dell’Istituto

Qualora l’Istituto di Studî sui Conti di Lavagna cadesse in estinzione per riduzione dei membri a meno di cinque fra tutte le sue classi accademiche, il suo patrimonio dovrà essere interamente devoluto al Museo dei Beni Culturali Cappuccini di Genova, istituito presso il Convento di Santa Caterina Fieschi, viale IV Novembre 5, Genova.


Articolo 21 – Norme transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si demanda al Regolamento interno; restano applicabili le norme vigenti in materia di istituzioni o associazioni culturali private operanti senza fini di lucro.

Genova, 10 gennaio 1995

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